StaRUG: obblighi e responsabilità dei consulenti


Obblighi di segnalazione

Ai sensi del § 102 dello StaRUG, i consulenti fiscali, mandatari fiscali, revisori ed esperti contabili e gli avvocati che predispongono il bilancio per un cliente devono segnalare a quest’ultimo l'eventuale sussistenza di una situazione di insolvenza ai sensi dei §§ 17-19 del Codice d'insolvenza (Insolvenzordnung). Inoltre, i consulenti dovranno informare i membri dell’organo amministrativo nonché di sorveglianza e controllo circa gli obblighi che discendono da tale situazione, quando vi siano indizi manifesti di insolvenza e qualora presumano che il loro cliente non sia consapevole dell’eventuale insolvenza e degli obblighi conseguenti. Infine, il consulente dovrebbe anche segnalare le opportunità offerte dallo StaRUG ai fini del risanamento aziendale.

La ratio di questa novella è chiara: la volontà del legislatore di fare emergere in uno stadio precoce la crisi e permettere il tempestivo ricorso alle misure di risanamento previste nello StaRUG o di altra natura.

L’obbligo si applica ai suddetti consulenti indipendentemente dalla forma giuridica del loro cliente, quindi anche ove si tratti di una ditta individuale.

Cambiano, tuttavia, i presupposti che devono sussistere affinché gli obblighi di segnalazione vengano in essere. Più in particolare, nel caso di imprese individuali e società di persone, detti obblighi sono limitati ai casi in cui l’insolvenza, vale a dire l’impossibilità di fare fronte ad obblighi di pagamento scaduti, sia acuta o quantomeno imminente, §§ 18, 17 InsO. Nel caso di società di capitali (AG - SpA, GmbH - Srl) o equiparate (GmbH & Co. KG - SAS con socio accomandatario Srl), invece, il consulente deve adoperarsi anche in presenza di un eventuale sovraindebitamento (§ 19 InsO).

Anche gli obblighi che scaturiscono in capo al cliente in conseguenza della segnalazione e che devono essere pure segnalati dal consulente differiscono a seconda della forma giuridica del cliente. Infatti, a differenza della ditta individuale (“Einzelkaufmann”) o della SNC (“OHG”), la  AG, la GmbH e la GmbH & Co. KG ai sensi del § 15a InsO sono obbligate a proporre istanza di fallimento in proprio ove si verifichi  l’insolvenza o il sovraindebitamento; in tale ipotesi il consulente deve anche evidenziare i divieti di pagamento ai sensi del § 15b InsO. L’organo amministrativo risponde in sede civile e penale ove dovesse violare gli obblighi sopra indicati

L'obbligo di informativa si applica ai suddetti consulenti solo se incaricati della predisposizione del bilancio. La mera attività di assistenza e consulenza, come le informazioni rese dall’avvocato al commercialista ai fini della redazione del bilancio, non rientrano nel perimetro del § 102 StaRUG. Diversamente dalle previsione contenute nel progetto di legge, anche la revisione del bilancio non fa scattare un obbligo di informativa ai sensi del §102 StaRUG.

Se il consulente accerta indizi manifesti di insolvenza, deve verificare se anche il cliente ne sia consapevole e se sia in grado di trarre in modo corretto le conclusioni. Solo se il consulente può legittimamente supporre che il cliente sia consapevole della possibile insolvenza e degli obblighi che ne derivano, lo stesso può esimersi dalla segnalazione.

Rischi di responsabilità in capo ai consulenti

Se il consulente viola il suo obbligo di segnalazione, può incorrere in responsabilità risarcitoria nei confronti del cliente. Il danno da risarcire è dato dall’aggravamento del dissesto che sarebbe stato evitato in caso di tempestiva segnalazione da parte del consulente. Anche i membri dell’organo amministrativo possono rivalersi sul consulente ove il curatore fallimentare e/o i creditori dovessero fare valere pretese risarcitorie legate al tardivo fallimento. 

La situazione in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, non sono previsti obblighi di segnalazione per i consulenti, ma solo per soggetti qualificati interni, come l’organo di controllo o la società incaricata della revisione del bilancio, ed esterni, ovvero creditori pubblici qualificati. A quest’ultimo proposito, si segnala che la legge di conversione del decreto Sostegni, alla luce della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, prevede il rinvio al 1.9.2022 dell’obbligo di segnalazione per l'INPS e per l'Agente della riscossione in presenza di una situazione di anomalia della posizione debitoria del contribuente, mentre l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI, qualora lo stesso non esegua specifiche azioni (estinzione, entro 90 giorni, del debito ovvero presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, ecc.) decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023.

Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert

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