StaRUG: l’esame preliminare del piano di ristrutturazione
1. Prima della votazione sul piano di ristrutturazione in sede giudiziaria, su istanza del debitore stesso oppure d’ufficio da parte del Tribunale di Ristrutturazione ove lo dovesse ritenere opportuno, può essere fissata un’udienza per l’esame preliminare del piano. La ratio di tale esame preliminare consiste nel rispondere alle questioni rilevanti ai fini dell’omologazione, in particolare rispetto agli aspetti elencati in modo non esaustivo al § 46 c. 1 secondo periodo StaRUG, concernenti tra l’altro la formazione delle classi, la concessione del diritto di voto ed il rischio imminente di insolvenza.
Il Tribunale di Ristrutturazione convoca i creditori interessati dalle disposizioni del piano con un preavviso di 7 giorni, precisando che l’udienza si terrà anche in assenza dei creditori convocati. È facoltà del Tribunale incaricare il debitore della notifica delle convocazioni.
Ai sensi del § 46 comma 2 StaRUG il Tribunale di Ristrutturazione riassume le risultanze della verifica preliminare in un decreto; detto decreto non ha natura vincolante per il prosieguo della procedura, ma il Tribunale è tenuto a informare le parti tempestivamente e a concedere termini per repliche, ove dovesse, in un secondo momento, intendere discostarsi dalle posizioni originariamente assunte. Quindi la verifica preliminare relativa ad un piano sufficientemente concretizzato conferisce un ragionevole grado di certezza alle parti coinvolte.
2. Posto che la votazione del piano di ristrutturazione non avviene necessariamente in sede giudiziaria (ma solo su istanza del debitore), il § 47 StaRUG dispone che l’esame preliminare da parte del Tribunale di Ristrutturazione può essere effettuato anche su richiesta del debitore stesso. La procedura ricalca in linea di principio quella sopra delineata; in particolare saranno oggetto di verifica tutti gli aspetti rilevanti per l’omologazione e, inoltre, i requisiti della votazione del piano gestita sotto la regia esclusiva del debitore.
Il § 48 StaRUG dispone che i creditori interessati dal piano vengano sentiti nell’ambito dell’esame preliminare (in udienza o, in alternativa, nell’ambito di una procedura scritta). All’esito dell’esame il Tribunale redige un decreto che riassume le risultanze, sempre senza natura vincolante. Il § 48 comma 2 periodo 2 StaRUG pone tempi stretti al Tribunale e prevede che il decreto venga pubblicato di norma entro due settimane dall’istanza ovvero dall’audizione dei creditori; tale termine è soggetto a proroga solo ove il piano di ristrutturazione sia particolarmente complesso.
Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert
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