StaRUG: la notifica del progetto di ristrutturazione


Al fine di avvalersi degli strumenti di stabilizzazione e ristrutturazione di cui al § 29 c. 2 StaRUG, è necessaria una notifica formale del progetto di ristrutturazione al Tribunale competente per la ristrutturazione, il tutto come da disposizioni di cui al § 31 (1) StaRUG.

La notifica al Tribunale ha due funzioni: da un lato, si tratta della comunicazione con cui si informa che si intende realizzare un progetto di ristrutturazione e, dall'altro, si informa di quali strumenti di ristrutturazione offerti da legislatore è previsto l’utilizzo.

La notifica costituisce un atto procedurale unilaterale e in quanto tale non è - a differenza delle domande - soggetta ad una decisione del giudice. Pertanto la notifica esplica effetti automatici e immediati che verranno meno solo in uno dei quattro casi regolati nel § 31 c. 4 StaRUG: rinuncia, decisione di omologa del piano di ristrutturazione divenuta definitiva, revoca giudiziaria della procedura di ristrutturazione, scadenza del termine.

La ratio della notifica accompagnata dalla documentazione di cui al § 31 c. 2 StaRUG è quella di mettere a disposizione del Tribunale un quadro informativo sufficientemente approfondito affinché disponga degli elementi necessari per decidere in casi di urgenza circa eventuali domande formulate dal debitore ed aventi ad oggetto l’avvio delle procedure previste dal quadro di stabilizzazione e ristrutturazione.

Per questo motivo, si raccomanda che la notifica venga depositata quanto prima e in ogni caso in tempo utile anteriormente alla formalizzazione della prima domanda del debitore, affinché il Tribunale abbia - almeno in teoria - tempo sufficiente per esaminare i fatti e le relative problematiche di natura giuridica e possa provvedere ad eventuali attività di natura preliminare.

Tutti i seguenti documenti devono essere necessariamente allegati alla notifica:

  • bozza del piano di ristrutturazione ovvero il  progetto preliminare dello stesso (n. 1)
  • descrizione dello stato dei negoziati con le parti coinvolte (n. 2)
  • descrizione delle misure poste in essere al fine di garantire che il debitore possa adempiere agli obblighi di cui al § 32 StaRUG (n. 3)

Più in particolare:

Ai sensi del § 31 c. 2 n. 1 StaRUG, il debitore deve allegare alla notifica la bozza del piano di ristrutturazione. Nella misura ciò non fosse, sulla base dei dati disponibili, possibile, il legislatore ammette anche la presentazione di un documento sufficientemente specificato. Questo progetto deve descrivere l'obiettivo della ristrutturazione, tenendo conto della natura, della portata e delle cause della crisi da superare. Inoltre, devono essere indicate le misure previste per raggiungere l'obiettivo della ristrutturazione. Il legislatore esige quindi che il debitore, attraverso il progetto o il documento sufficientemente specificato, affronti seriamente le prospettive del suo progetto di ristrutturazione, che allo stesso tempo deve comunicare in modo trasparente al Tribunale.

Tuttavia, poiché la realtà della ristrutturazione è diversa e considerato che gli sforzi di ristrutturazione nella pratica si basano di solito inizialmente su un documento  approssimativo che solo nel tempo e gradualmente attraverso le negoziazioni si sviluppa fino a diventare un documento  completo dettagliato e verificabile, l'elemento che in via esclusiva rileva ai fini della pendenza della procedura di ristrutturazione ai sensi del § 31 c. 3 StaRUG è costituito dalla notifica in quante tale a e ciò a prescindere dai documenti la cui produzione è obbligatoria per legge.

Ove, tuttavia, il debitore non dovesse porre rimedio ad eventuali carenze iniziali nel progetto di piano o nel documento su richiesta del Tribunale, ciò può avere un effetto negativo sull'ulteriore corso del procedimento posto che giustifica l'assunzione che il debitore non abbia la volontà di procedere effettivamente alla ristrutturazione.

Il requisito della descrizione dello stato dei negoziati con le parti coinvolte (n. 2) è da ricondursi all’opportunità di permettere al Tribunale di ristrutturazione di valutare quale portata abbia il progetto e quali siano le posizioni del ceto creditorio.

Infine, il debitore deve esporre in dettaglio in quale modo intende assicurare l’adempimento degli obblighi di ampia portata che il § 32 StaRUG pone a carico del debitore stesso, in particolare la tutela degli interessi della totalità dei creditori, la comunicazione al Tribunale di circostanze rilevanti ed in particolare del verificarsi dell’insolvenza ai sensi del § 17 c. 2 della Legge Fallimentare, vale a dire l’impossibilità di fare fronte ad obblighi di pagamento scaduti.

Nel caso in cui si preveda che anche consumatori o piccole e medie imprese (PMI) siano coinvolti nella ristrutturazione anche questo deve essere comunicato al Tribunale; questa fattispecie si verifica in particolare ove è previsto che i crediti o diritti di tali soggetti siano interessati da un piano di ristrutturazione o da un cosiddetto “ordine di stabilizzazione” che preveda il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

Inoltre, si deve dichiarare se è prevedibile che l'obiettivo della ristrutturazione possa essere raggiunto solo con l´opposizione di uno dei gruppi interessati dal piano di ristrutturazione (§ 9 StaRUG).

In aggiunta, la documentazione relativa ad eventuali precedenti procedure di ristrutturazione deve essere prodotta.

Se si verifica uno dei seguenti quattro eventi   ai sensi del § 31 c. 4 StaRUG, la notifica perde efficacia:

  • rinuncia da parte del debitore (n. 1)
  • decisione di omologa del piano di ristrutturazione divenuta definitiva (n. 2)
  • revoca giudiziaria della procedura di ristrutturazione (n. 3)
  • scadenza del termine (n. 4)

Vediamo il dettaglio.

Il debitore può, in ogni momento, rinunciare alla notifica. Tale rinuncia comporta il venir meno della pendenza della procedura e conferma che lo stesso debitore riveste la qualità di dominus della procedura.

Se il piano di ristrutturazione viene omologato tramite decisione del Tribunale divenuta definitiva, il piano necessita solamente di attuazione, motivo per il quale la procedura di ristrutturazione cessa e la notifica perde contestualmente il suoi effetti.

La procedura di ristrutturazione può essere revocata d'ufficio da parte del Tribunale in particolare se il debitore propone istanza di fallimento o nel caso in cui il patrimonio del debitore venisse assoggettato ad una procedura di insolvenza.

Trascorsi sei mesi o, ove il debitore abbia tempestivamente rinnovato la notifica, trascorsi dodici mesi dalla notifica, la stessa cessa di avere effetto. La ratio di questa disposizione è da ricercarsi nell'intenzione legislativa di non mettere a disposizione dei debitori gli strumenti di ristrutturazione a tempo indeterminato. Vale la pena precisare che il legislatore non specifica cosa intende per rinnovo della notifica. Si deve, tuttavia, supporre che, per le suddette ragioni di trasparenza, la notifica al tribunale debba in ogni caso essere rinnovata ove si verifichi un cambiamento significativo in relazione all’oggetto del progetto di ristrutturazione notificato.

Concludendo, si sottolinea l’importanza che il debitore ricorra ad assistenza professionale al fine di evitare che si verifichino malintesi o che la documentazione prodotta in sede di notifica sia insufficiente.

In Italia non esiste una procedura assimilabile alla notifica di cui § 29 c. 2 StaRUG.

Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert

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