StaRUG – la (non-)pubblicità della procedura
Senza dubbio, ci sono situazioni in cui la pubblicità non favorisce il processo di ristrutturazione: di sovente la notizia della crisi rischia di pregiudicare non solo la reputazione della società e dei suoi soci, ma pone anche a rischio le catene di approvvigionamento, spesso sensibili alla questione.
Se, per esempio, la crisi è stata innescata dall'imminente scadenza di un'obbligazione, il rifinanziamento di detta obbligazione costituirà il fulcro del progetto di ristrutturazione, mentre il più delle volte non sarà necessario coinvolgere nell’ambito della ristrutturazione le relazioni con i fornitori e i clienti.
In questo scenario sarà spesso opportuno condurre le trattative con i creditori finanziari in un ambito non pubblico, senza dover tuttavia rinunciare alle protezioni offerte da una moratoria (prevista al § 49 StaRUG quale “ordine di stabilizzazione”). Diversamente, infatti, vi potrebbe essere il rischio che i fornitori che si avvedano della crisi possano accorciare i termini di pagamento (o addirittura pretendere pagamenti anticipati); parimenti i clienti, allertati dalle notizie sulla crisi, potrebbero dubitare circa le future prospettive di mercato dei prodotti o l’effettiva esigibilità dei diritti di garanzia. Entrambe le circostanze possono avere un impatto importante sulla pianificazione del cash-flow e quindi pregiudicare il progetto di ristrutturazione.
Per questo motivo la StaRUG lascia, in linea di principio, all’impresa le decisione circa il grado di pubblicità che intende dare al proprio progetto di ristrutturazione.
Infatti, né la nomina del gestore della crisi, né la pendenza della procedura di ristrutturazione vengono pubblicati d’ufficio.
Inoltre, il progetto di piano di ristrutturazione, le trattative con i creditori e la votazione del piano possono, in linea di principio, essere gestiti sotto la regia esclusiva della società debitrice.
L'intervento del tribunale è necessario solo se, e nella misura in cui, la società voglia avvalersi degli strumenti previsti nel sistema modulare del nuovo quadro di stabilizzazione e ristrutturazione introdotto dalla StaRUG, in particolare quando la società intenda dare esecuzione ad un piano adottato non all'unanimità, ma solo a maggioranza pari ad almeno il 75% dei creditori (§ 25 StaRUG) usufruendo eventualmente anche del cross-class-cram-down (§ 26 StaRUG).
Anche in tale ipotesi, tuttavia, le decisioni del tribunale sono rese note solo a coloro che sono interessati dal piano o dalla rispettiva decisione del tribunale. La “visibilità” della procedura di ristrutturazione è pertanto limitata ai soggetti (creditori) direttamente interessati dal piano. E la scelta a quali creditori estendere le trattativa circa la ristrutturazione del proprio debito spetta esclusivamente al debitore.
Solo su espressa istanza del debitore le procedure di ristrutturazione vengono pubblicate, acquisendo dunque una visibilità erga omnes; la relativa procedura è regolata nei §§ 84 e seguenti StaRUG che tuttavia entreranno in vigore solo in data 17.7.2022.
La pubblicazione della procedura di ristrutturazione qualificherà la stessa come procedura d'insolvenza ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, in relazione al quale la Germania ha già segnalato che chiederà di inserire la procedura di ristrutturazione ai sensi della StaRUG nell'allegato A di detto Regolamento. Di conseguenza, la procedura di ristrutturazione verrebbe automaticamente riconosciuta come “procedura di insolvenza” ai sensi dell'art. 19 REGOLAMENTO (UE) 2015/848 in tutti gli altri Stati membri.
L’istanza di pubblicazione della procedura deve essere presentata prima che sia intervenuta la prima decisione del tribunale di ristrutturazione; detta decisione costituirebbe quindi una decisione di apertura della “procedura d'insolvenza» ai sensi dell'art. 2 n. 7 REGOLAMENTO (UE) 2015/848 REGOLAMENTO (UE) 2015/848.
Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert
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