Il piano di ristrutturazione della StaRUG: ampio margine di manovra per assicurare il futuro dell'impresa
I requisiti normativi in relazione al contenuto del piano di ristrutturazione
Lo scopo della StaRUG è la ristrutturazione di imprese in una fase precoce, ovvero prima del verificarsi dell’effettiva insolvenza, il tutto senza pregiudicare l’operatività delle stesse. Per questo motivo, la legge permette al debitore di includere solo alcuni creditori o gruppi di creditori nel piano di ristrutturazione, i cosiddetti Planbetroffenen, ovvero le parti interessate dal piano. Gli altri creditori o gruppi di creditori, d'altra parte, non sono interessati dal piano e non partecipano né alla ristrutturazione né alla procedura (il più delle volte) giudiziaria di ristrutturazione.
Il piano di ristrutturazione impatta principalmente (i) sulle obbligazioni di pagamento del debitore e (ii) sulle garanzie che il debitore ha concesso personalmente o sui suoi beni per garantire le obbligazioni di pagamento.
I crediti soggetti a ristrutturazione possono, per esempio, essere differiti, subordinati o anche (parzialmente) rinunciati. Allo stesso tempo, le garanzie concesse dal debitore possono essere modificate o estese in termini di tempo, ovvero ampliate nelle condizioni e nell’oggetto oppure è possibile prevedere l’ampliamento dello scopo di garanzia, ad esempio al fine di garantire nuova finanza concessa nell’ambito del piano. Il piano di ristrutturazione può anche convertire le passività in diritti di natura societaria (debt-to-equity swap), liberando così le garanzie originariamente concesse per le passività convertite, il tutto con contestuale compressione dei diritti degli azionisti e dei soci.
La ristrutturazione delle condizioni contrattuali
Un'altra novità della StaRUG è che permette la modifica del contenuto di determinati contratti sottoscritti dal debitore. Ciò vale in particolare per i contratti multilaterali tra il debitore e una pluralità di creditori (ad es. finanziamenti concessi da un pool di banche), per gli strumenti di debito (ad es. obbligazioni al portatore) ed infine per gli accordi a condizioni identiche con una pluralità di creditori (ad es. prestiti cambiari); inoltre, possono essere modificati nell’ambito del piano gli accordi tra creditori in materia di esecuzione o sul grado dei crediti soggetti a ristrutturazione e dei relativi diritti di garanzia. Le norme riguardano quindi complessi finanziamenti e permettono di intervenire, per mezzo del piano, su tutte le disposizioni contrattuali, ad esempio cambiando i covenant finanziari, le condizioni generali del contratto, il diritto di recesso, le penali ecc.
Intervento su garanzie concesse da società collegate
Inoltre, il piano di ristrutturazione può intervenire sulle garanzie che sono state concesse ai creditori non dal debitore stesso ma da una società collegata al debitore (garanzie di terzi infragruppo). Le società collegate possono così essere liberate da garanzie, pegni o altri collateral fornite a favore dei creditori del debitore senza dover essere assoggettate esse stesse ad una procedura di ristrutturazione in qualità di debitori. Questo intervento deve, ovviamente, essere adeguatamente compensato nei confronti del creditore.
In particolare, le possibilità di ristrutturare singole disposizioni nei rapporti giuridici multilaterali come pure le garanzie concesse infragruppo aprono al debitore nella StaRUG ampie possibilità di riorganizzare in particolare le strutture di finanziamento. Nel fare ciò, la selezione delle parti interessate dal piano deve, ovviamente, essere fatta in modo appropriato. Il debitore non può arbitrariamente ridurre i diritti dei singoli creditori e lasciare gli altri inalterati, posto che diversamente pregiudicherebbe le probabilità di approvazione del piano e l’omologa giudiziaria.
I limiti del piano di ristrutturazione
Allo stesso tempo, la StaRUG fissa dei limiti chiari: un piano di ristrutturazione non può impattare sui crediti dei dipendenti (comprese le pensioni). Inoltre, crediti derivanti da contratti sinallagmatici possono essere ristrutturati solo se sono sorti per effetto di prestazioni contrattuali già eseguite. È esclusa anche l'interferenza con i diritti di terzi - ad esempio la proprietà di terzi (riserva di proprietà), beni locati o le licenze di diritti di proprietà di terzi (ad esempio i diritti di marchio di un socio) -, cosi come è esclusa la cessazione di rapporti contrattuali non più graditi. In generale, inoltre, nessun creditore deve trovarsi in una situazione peggiorativa per effetto del piano, vale a dire una soddisfazione inferiore, rispetto alla situazione in cui si troverebbe e quindi alla soddisfazione che riceverebbe in assenza di un piano.
In sintesi, la libertà di manovra concessa dalla StaRUG è ampia. È quindi opportuno che le imprese con una struttura finanziaria critica valutino le opzioni di riorganizzazione attraverso il piano di ristrutturazione. In questo modo, possono preservare la loro solvibilità per il futuro - anche a beneficio dei loro partner contrattuali.
Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert
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