Gli strumenti dei quadri di stabilizzazione e ristrutturazione (§29 StaRUG)


1. Gli obiettivi dei quadri di stabilizzazione

Ai sensi del § 29 comma 1 dello StaRUG è facoltà del debitore avvalersi degli strumenti specificati al comma 2 al fine di eliminare in modo persistente un rischio imminente di insolvenza ai sensi del § 18 comma 2 StaRUG, vale a dire l’impossibilità di fare fronte ad obblighi di pagamento scaduti.

Da questa definizione degli obbiettivi perseguiti dal legislatore, emergono quindi alcuni presupposti generali per il ricorso agli “strumenti”, ovvero gli aiuti procedurali:

- il ricorso agli strumenti è volontario: solo il debitore decide se e di quali strumenti intende usufruire; non sussiste alcun diritto di proporre istanze in tal senso in capo a terzi (in particolare ai creditori)

- rischio imminente di insolvenza: il debitore può ricorrere agli strumenti solo ove la insolvenza non si sia ancora verificata (qualora dovesse essersi invece verificata, deve ricorrere alla classica procedura fallimentare), ma sia imminente (ove ai fini della valutazione della continuità aziendale viene solitamente fatto riferimento ad un periodo di prognosi pari a 24 mesi). Ove il rischio di insolvenza non sia imminente, è comunque facoltà del debitore richiedere al Tribunale la nomina di un gestore della crisi ai sensi dei §§ 94 e seguenti StaRUG, al fine di affrontare tempestivamente una crisi temuta, posto che la sussistenza di un rischio di insolvenza imminente non costituisce prerequisito per l’accesso a tale procedura.

- eliminazione del rischio in modo persistente: la previsione costituisce un elemento per valutare l’idoneità e la fattibilità di un piano di ristrutturazione; più in particolare si ritiene che la norma chiarisca che il progetto di ristrutturazione deve garantire la continuità aziendale per un periodo di almeno 24 mesi, ovvero il medesimo periodo di prognosi di cui al § 18 comma 2 della legge fallimentare.

2. Gli strumenti in dettaglio

Il secondo comma del § 29 StaRUG elenca gli strumenti giudiziari che il legislatore ha messo a disposizione nell’ambito dei quadri di stabilizzazione e ristrutturazione:

  • votazione giudiziale del piano di ristrutturazione (§ 29 comma 2 n. 1): Il tribunale di ristrutturazione può, su istanza del debitore e in conformità all'articolo 45, tenere un’udienza di discussione e votazione del piano di ristrutturazione. In alternativa, le trattative con i creditori e la votazione del piano possono essere gestiti sotto la regia esclusiva della società debitrice. Infatti, l'intervento del tribunale è necessario solo se, e nella misura in cui, il debitore voglia avvalersi degli strumenti previsti nel sistema modulare del nuovo quadro di stabilizzazione e ristrutturazione introdotto dalla StaRUG, in particolare quando la società intenda dare esecuzione ad un piano adottato non all'unanimità, ma solo a maggioranza, pari ad almeno il 75% dei creditori (§ 25 StaRUG) usufruendo eventualmente anche del cross-class-cram-down (§ 26 StaRUG).
  • esame preliminare giudiziario del piano di ristrutturazione (§ 29 comma 2 n. 2): È facoltà del debitore sottoporre il piano di ristrutturazione al vaglio del tribunale di ristrutturazione per un esame preliminare ai sensi dei §§ 47 e seguenti  StaRUG, prima che lo stesso venga sottoposto definitivamente al voto delle parti interessate dal piano. La finalità della verifica preliminare è evidentemente quella di ridurre il rischio che il Tribunale possa ritenere non “omologabile” ai sensi dei §§ 60 ss StaRUG.
  • ordine di stabilizzazione del tribunale (§ 29 comma 2 n. 3): Al fine di sostenere i negoziati di ristrutturazione, il debitore può chiedere che il Tribunale disponga ai sensi dei §§ 49 e seguenti StaRUG il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive.
  • omologazione giudiziale del piano di ristrutturazione (§ 29 comma 2 n. 4): Su richiesta del debitore, un accordo di ristrutturazione può essere omologato dal Tribunale di ristrutturazione ai sensi del § 97 comma 1 della StaRUG, fermo restando che la mancata omologa non pregiudica l’efficacia dell’accordo di ristrutturazione. Il vantaggio dell’omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale è la limitazione del rischio di revocatoria fallimentare; più in particolare, il § 97 comma 3 della StaRUG dispone che l’accordo di ristrutturazione è soggetto a revocatoria fallimentare solo nei casi di cui al § 90 della StaRUG, quindi (i) ove l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione sia frutto di una rappresentazione incorretta o incompleta dei fatti da parte del debitore (ii) e l’altra parte abbia avuto contezza di tale circostanza.

3. Il carattere modulare degli strumenti dei quadri di ristrutturazione

Ai sensi § 29 comma 3 della StaRUG, il debitore può utilizzare gli strumenti dei quadri di stabilizzazione e ristrutturazione indipendentemente l'uno dall'altro, a meno che la legge non disponga diversamente. Il legislatore ha deliberatamente deciso di non prevedere limitazioni in capo al debitore rispetto alla decisione se ricorrere agli strumenti previsti e, in caso affermativo, a quali strumenti e in quale sequenza. Il legislatore lascia quindi sul punto piena autonomia al debitore che è libero di utilizzare o meno gli strumenti predisposti dal legislatore nel “kit di ristrutturazione” contenuto nella StaRUG.

Avvocato, Rechtsanwalt Alessandro Honert

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